Benvenuti su questo Blog

Ovviamente non crediamo ai miti pagani o di altra natura. Ma bisogna tenere in gran conto il significato profondo di alcuni miti. Okeanos è quanto mai significativo. I visitatori della Fontana di trevi a Roma conoscono il mito di Okeanos?

Antonio Pileggi
Presidente di Okeanos

sabato, aprile 09, 2011

L'avvocato legislatore pro domo sua

A proposito della “funzione difensiva di imputato” svolta in un processo penale contemporaneamente allo svolgimento della “funzione legislativa” in Parlamento dove un avvocato-onorevole elabori proposte o esprima voti su leggi di modifica dell'ordinamento giuridico sostanzialmente a favore dell'imputato (nei confronti del quale fornisca o ambisca di fornire ovvero stia già fornendo la sua prestazione professionale) vorrei porre, con la massima cautela e con il massimo rispetto nei confronti di eccellenti professionisti, degli interrogativi che a me sembrano, a prima vista, appartenere alla sfera dell'etica pubblica. Quanto agli aspetti deontologici del professionista impegnato nel duplice ruolo di difensore di imputato e di legislatore proponente modifiche legislative che si risolvano in favore del suo assistito, esprimo perplessità nel formulare interrogativi perché, com'è noto, spesso diventa più importante formulare la domanda che provvedere per la risposta. Peraltro e per quanto io ne sappia, risulta difficile formulare interrogativi ed elaborare risposte perché non sembrerebbe che esistano in Italia dei precedenti cui far riferimento. Una riflessione potrebbe essere fatta alla luce del giuramento che ogni avvocato è tenuto a fare quando chiede l'iscrizione all'albo. La formula del giuramento, ai sensi dell'art. 12 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, è la seguente: “ Giuro di adempiere i miei doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia e per gli interessi superiori della Nazione” e tale giuramento pone in capo all'avvocato particolari doveri che non sono quelli strettamente legati agli interessi della parte che difende. E poiché nel processo penale esiste ed è necessaria la tutela delle vittime dei reati ed è presente la pretesa punitiva dello Stato nei confronti dell'imputato, risulta complicato definire il ruolo dell'avvocato che sia difensore di una parte del processo, cioè dell'imputato, e, nel contempo, promotore, specialmente a processo iniziato, di una legge modificativa dell'ordinamento che si risolva in favore dell'imputato. A tal proposito, non vi è dubbio che si verifica, nei fatti, un vero e proprio sbilanciamento con privilegi a favore dell'imputato e in danno della parti offese ed in danno della pretesa punitiva dello Stato. In base all'art. 111 della Costituzione, il giusto processo è quello che si svolga “in condizioni di parità” tra le parti. Sta di fatto che la parte postasi a difesa dell'imputato in siffatta situazione si dota (o è dotata) di un potere e di una “forza” in più che fa vedere e intravedere una effettiva disparità fra accusa e difesa. Certamente quanto avviene in Parlamento è estraneo al processo. Ma il deliberato parlamentare (la legge di modifica dell'ordinamento) finisce poi per ripercuotersi (per convergere) sul processo. Ecco perché, a mio modesto avviso, potrebbero insorgere delicate questioni di compatibilità fra le due funzioni. La parte offesa potrebbe eccepire nel corso del processo tale incompatibilità ovvero chiedere all'ordine degli avvocati di pronunciarsi in merito? Io non so trovare risposte che abbiano riferimenti normativi precisi, ma risulta di solare evidenza la debolezza (con danno e beffa)  della parte offesa dei reati quando si trova in un processo in cui l'avvocato che difende l'imputato lavora dentro e fuori dal processo per vanificare l'istanza di giustizia e di verità. E’ una debolezza che di fatto vanifica anche il disposto di cui all'art. 111 della Costituzione quando statuisce come debba svolgersi il processo: “in condizioni di parità” tra le parti in causa. Si avverte una sostanziale ingiustizia, una sostanziale iniquità e al centro di questa iniquità c'è il professionista iscritto ad un ordine professionale. C'è, a mio avviso,  una sorta di conflitto di interessi tra le due funzioni di legislatore e di difensore. Conclusivamente, gli interrogativi sugli aspetti e sulla portata di queste situazioni partono dalla considerazione che si verificano puntualmente danni e beffe nei confronti delle vittime dei reati. Queste situazioni sono lo specchio di un periodo storico dell'Italia caratterizzato da leggi ad personam e da leggi che favoriscono, in buona sostanza, l'impunità a chi abbia consistenti capacità economiche e politiche. Ci sarebbe, sempre sotto il profilo dell’etica pubblica, la necessità di evidenziare che i parlamentari siedono nel Palazzo dove si producono le Leggi in forza di una Legge elettorale che consente ad un capo partito di nominarli. Se lo stesso capo partito diventasse capo della maggioranza governativa e, ovviamente, capo della maggioranza parlamentare, si verificherebbe una situazione abbastanza imbarazzante qualora, da imputato, il medesimo capo del governo chiamasse a sua difesa nel processo penale uno dei suoi avvocati da lui nominati a svolgere la  funzione legislativa. Infatti il ruolo e la funzione dell’avvocato legislatore verrebbe a rendere “problematico” lo svolgimento della “funzione” difensiva dell’avvocato-onorevole. Mi fermo qui. Non vado e non oso andare oltre perché non mi piace spaccare il capello in quattro con argomentazioni in punta di diritto. Invece di guardare il “capello” preferisco guardare la “trave” degli aspetti sostanziali del problema. Aspetti sostanziali che, a mio modestissimo giudizio, sembrano caratterizzati da incompatibilità funzionale e strutturale nello svolgimento delle due differenti e distinte attività di difensore e di legislatore, incompatibilità che mi pare assuma particolare rilievo sia sotto il profilo dell’etica pubblica che sotto l’aspetto più propriamente politico. Dopo aver posto in termini problematici queste mie riflessioni, mi è venuta voglia di sospendere l’ulteriore approfondimento dello studio degli ordinamenti ”strutturali e funzionali” delle istituzioni italiane. E nel mio periodo di sospensione lascio i “luoghi del diritto” e chiedo “asilo politico” ai “luoghi della letteratura” dove chiedo rifugio in casa Manzoni. I suoi personaggi del '600 aiutano a comprendere certe realtà sostanzialmente immutate nel terzo millennio. Faccio a meno di citare i nomi dei personaggi manzoniani che vado a rileggere. Roma 9 aprile 2011. Antonio Pileggi

Nessun commento: